Il cranio di Argil di 400.000 anni fa per la prima volta in esposizione al Museo Preistorico “Pietro Fedele”

Il Comune di Pofi celebra il trentesimo anniversario della scoperta del “Cranio di Ceprano”, affettuosamente noto con il nome di “Argil”, uno dei reperti fossili umani più significativi ritrovati in […]

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ICI: Imposta comunali immobili

Oggetto di imposta

L’I.C.I. istituita con D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, è dovuta per i seguenti immobili:

Fabbricato: si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

area fabbricabile**: si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.


Chi deve pagare

L’imposta deve essere assolta dal proprietario dei suindicati immobili: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli. Soltanto qualora sull’immobile, soggetto a tassazione, risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sia per atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al versamento è unicamente il titolare di detto diritto, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l’insorgere dell’obbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi fattispecie diversa dal diritto di servirsi dell’immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero il comodato: il locatario, l’affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell’I.C.I.. E’ un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull’alloggio assegnatogli, ancorchè in via provvisoria, con verbale di assegnazione della cooperativa.

Si informa infine che relativamente al caso di separazione giudiziale con assegnazione ad uno dei coniugi dell’abitazione principale, la soggettività passiva I.C.I. è di entrambi i coniugi,se comproprietari, atteso che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi da parte del giudice non è idoneo a costituire un diritto reale a favore dell’assegnatario, bensì un diritto di natura personale.

**N.B. La questione relativa alla tassazione ai fini I.C.I. delle aree fabbricabili è stata recentemente esaminata a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 25506 del 30.11.2006, nel riconoscere carattere interpretativo alle disposizioni di cui all’ art. .11 quaterdecies comma 16 della Legge n. 248/2005 di conversione del D. L. 30.09.2005 n. 203 e di cui all’art. 36 comma 2 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 4.8.2006 n. 248, ha stabilito ai fini I.C.I. che un’area è da ritenersi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, a prescindere dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Aliquote per l’anno 2007:

  • Aliquota I^ casa residenti nel Comune 5,5 per mille – Detraz. Abitazione principale € 103,29;
  • Aliquota II^ casa e tutte le altre tipologie di immobili per cittadini residenti in Pofi 6 per mille;
  • Aliquota II^ casa e tutte le altre tipologie di immobili per cittadini non residenti in Pofi 7 per mille.

Elevazione, solo per i nuclei familiari con disabili conviventi aventi invalidità certificata da una struttura pubblica, non inferiore al 100% e riconoscimento legge 104/92 e che la somma degli imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare interessato (compresi i redditi soggetti ad imposta sostitutiva ossia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, quali interessi su c.c. bancari o su BOT ecc.) non superiori a Euro 10.000,00, la detrazione per l’abitazione principale da € 103,29 a € 206,58;

Ufficio di riferimento: Area Tributaria

Telefono 0775 380013
Indirizzo ufficio Piazza Municipio, 1
Email tributi@comune.pofi.fr.it
PEC comunepofi@pec.it
Orario

Orario di apertura al pubblico

Lunedì e giovedì: 09:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI ZOMPARELLI

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